Sez. 1, Sentenza n. 15262 del 12/07/2011 (Rv. 619137 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decadenza dall'impugnazione - Tardiva deduzione di errore comportante nullità della sentenza - Applicazione analogica dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
L'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che prevede la decadenza dall'impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, è espressione di un principio generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nei casi in cui sia tardivamente dedotto un "error in procedendo" che comporti la nullità della sentenza, senza che possa invocarsi l'applicazione analogica del secondo comma dell'articolo citato, concernente la parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., dato che non vi è alcuna lacuna da colmare nel sistema processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)