Sez. 1, Sentenza n. 27068 del 07/12/2005 (Rv. 586564 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero "ex" art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Decreto prefettizio di espulsione - Ricorso - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 - Accertamento - Criteri.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta l'espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale su detto provvedimento amministrativo deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327 del 1988, essendo improntato al soddisfacimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e al rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura, dall'altro.Tale riscontro va condotto sulla base degli stessi criteri che il giudice applica tutte le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l'attualità della pericolosità; c)la necessità di un esame globale della personalità del soggetto. La verifica al riguardo deve essere compiuta "ab extrinseco", e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)