Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17585 del 27/07/2010 (Rv. 614252 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto prefettizio di espulsione dello straniero ex art. 13, secondo comma, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 - Ricorso - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 - Accertamento - Criteri.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta l'espulsione amministrativa dello straniero, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327 del 1988, ai fini del soddisfacimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e del rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura, dall'altro. Tale riscontro va condotto sulla base degli stessi criteri applicati dal giudice quando venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione, e cioè tenendo presente: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l'attualità della pericolosità; c); la necessità di un esame globale della personalità del soggetto. La verifica al riguardo deve essere compiuta "ab extrinseco", e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)