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Sez. L, Sentenza n. 2303 del 20/03/1990 (Rv. 466062 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - PRESUNZIONE IN PRESENZA DI TECNOPATIA TABELLATA - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'ENTE ASSICURATORE - MALATTIE NON TABELLATE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CONDIZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ALL'ASSICURATO - TERMINI MASSIMI DI INDENNIZZABILITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466062-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - PRESUNZIONE IN PRESENZA DI TECNOPATIA TABELLATA - PROVA CONTRARIA - ONERE DELL'ENTE ASSICURATORE - MALATTIE NON TABELLATE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CONDIZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ALL'ASSICURATO - TERMINI MASSIMI DI INDENNIZZABILITÀ - INSUSSISTENZA.*

In tema di diritto alla rendita da malattia professionale, il sistema della "presunzione" di origine opera in presenza di una tecnopatia "tabellata" e di accertata esposizione al rischio specifico ed è superabile solo quando venga fornita la prova, della quale è onerato l'istituto assicuratore, che la contrazione dell'infermità sia stata cagionata da fattori del tutto estranei e diversi dalle lavorazioni morbigene, mentre, per effetto delle sentenze n. 179 del 1988 e 206 del 1988 della Corte costituzionale (le quali, come jus superveniens, operano anche sui rapporti ancora sub judice), va riconosciuto il diritto all'indennizzo anche per le malattie non tabellate, purché siano cagionate da lavorazione morbigena, della cui dimostrazione è onerato l'assicurato senza che siano più vigenti i termini massimi di indennizzabilità. (V 7551/87, mass n 455497; (V 5180/86, mass n 447791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)