Sez. L, Sentenza n. 7551 del 12/10/1987 (Rv. 455497 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - DIRITTO AD UNA RENDITA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - NESSO DI CAUSALITÀ - PRESUNZIONE - DECLARATORIA DI INSUSSISTENZA DEL NESSO PER MODESTA ENTITÀ DELLA MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - DIRITTO AD UNA RENDITA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - NESSO DI CAUSALITÀ - PRESUNZIONE - DECLARATORIA DI INSUSSISTENZA DEL NESSO PER MODESTA ENTITÀ DELLA MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai fini del riconoscimento del diritto ad una rendita da malattia professionale il lavoratore, in base al principio generale dell'art. 2697 cod. civ., è tenuto a dimostrare l'affezione da infermità rientrante tra le specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali, nonché l'esposizione al rischio specifico, restando presunto - in caso positivo ed in Mancanza dell'accertamento che l'infermità dipenda in concreto da una causa extra-lavorativa - il nesso causale tra lavorazione ed infermità. Pertanto il giudice non può dedurre induttivamente la insussistenza di tale nesso di causalità dalla ritenuta modesta entità della malattia accertata. (Conf 5180/86, mass n 447791).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)