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Sez. L, Sentenza n. 7551 del 12/10/1987 (Rv. 455497 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - DIRITTO AD UNA RENDITA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - NESSO DI CAUSALITÀ - PRESUNZIONE - DECLARATORIA DI INSUSSISTENZA DEL NESSO PER MODESTA ENTITÀ DELLA MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455497-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - DIRITTO AD UNA RENDITA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - NESSO DI CAUSALITÀ - PRESUNZIONE - DECLARATORIA DI INSUSSISTENZA DEL NESSO PER MODESTA ENTITÀ DELLA MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai fini del riconoscimento del diritto ad una rendita da malattia professionale il lavoratore, in base al principio generale dell'art. 2697 cod. civ., è tenuto a dimostrare l'affezione da infermità rientrante tra le specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali, nonché l'esposizione al rischio specifico, restando presunto - in caso positivo ed in Mancanza dell'accertamento che l'infermità dipenda in concreto da una causa extra-lavorativa - il nesso causale tra lavorazione ed infermità. Pertanto il giudice non può dedurre induttivamente la insussistenza di tale nesso di causalità dalla ritenuta modesta entità della malattia accertata. (Conf 5180/86, mass n 447791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)