Sez. L, Sentenza n. 5180 del 25/08/1986 (Rv. 447791 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLA RENDITA - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - OGGETTO - NESSO CAUSALE TRA LAVORAZIONE ED INFERMITÀ - PRESUNZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLA RENDITA - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - OGGETTO - NESSO CAUSALE TRA LAVORAZIONE ED INFERMITÀ - PRESUNZIONE.*
Ai fini del riconoscimento del diritto ad una rendita da malattia professionale, il lavoratore, in base al principio generale dell'art. 2697 cod. civ., è tenuto a dimostrare l'affezione da infermità rientrante fra le specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali nonché l'esposizione al rischio specifico, restando presunto - in caso positivo ed in Mancanza dell'accertamento che l'infermità dipenda, in concreto, da una causa extralavorativa il nesso causale tra lavorazione ed infermità. (V 2908/84, mass n 434959; (V 7476/83, mass n 432093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)