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Sez. L, Sentenza n. 7880 del 22/08/1997 (Rv. 506998 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Costituzione della gestione speciale ex art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979 - Art. 4, comma nono bis, D.L. n. 787 del 1985 - Interpretazione autentica ex art 19 legge n. 843 del 1978 - Estensione al citato art. 75 - Esclusione - Conseguenze - Quota aggiuntiva ex art. 10, terzo comma, legge n. 160 del 1975 - Computabilità sulla pensione integrativa del personale ex INAM - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506998-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

L'interpretazione autentica dell'art. 19 legge 21 dicembre 1978 n. 843 posta in essere con l'art. 4, comma nono bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 (nel testo risultante dalla legge di conversione 28 febbraio 1986 n. 45) non si estende all'art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che si riferisce ai dipendenti delle unità sanitarie locali e integra una disciplina speciale di gestioni ad esaurimento; pertanto, con effetto dalla data, prevista dal predetto art. 75, in cui è costituita la gestione speciale per l'erogazione da parte dell'INPS della pensione integrativa del personale già dipendente dall'INAM, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 legge 3 giugno 1975 n. 160 è dovuto esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 legge 31 luglio 1975 n. 364.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364 art. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 47, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)