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Sez. L, Sentenza n. 3302 del 22/03/1995 (Rv. 491322 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Costituzione della gestione speciale ex art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979 - Art. 4, comma nono bis, D.L. n. 787 del 1985 - Interpretazione autentica ex art. 19 legge n. 843 del 1978 - Estensione al citato art. 75 - Esclusione - Conseguenze - Quota aggiuntiva ex art. 10, terzo comma, legge n. 160 del 1975 - Inerenza esclusiva alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Incremento dell'indennità integrativa speciale ex art. 1 legge n. 364 del 1975 - Computabilità sulla pensione integrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491322-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

L'interpretazione autentica dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 posta in essere con l'art. 4, comma 9 bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 (nel testo risultante dalla legge di conversione 28 febbraio 1986 n. 45) non si estende (senza che ciò consenta dubbi di costituzionalità) all'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che si riferisce al personale delle unità sanitarie locali e integra una disciplina speciale di una gestione ad esaurimento. Pertanto, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal predetto art. 75, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975 n. 364.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364 art. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 47, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)