Sez. L, Sentenza n. 1417 del 12/02/1994 (Rv. 485290 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Personale - Proveniente dai disciolti enti mutualistici - Opzione assicurativa - Effetti - Fattispecie ex ultimo comma dell'art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Interpretazione autentica dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978, contenuta nel comma nono bis dell'art. 4 del D.L. n. 787 del 1985 - Applicabilità - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
L'interpretazione autentica dell''art. 19 della legge n. 843 del 1978, contenuta nel comma nono bis dell'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 45 del 1986) non può trovare applicazione nella fattispecie regolata dall'ultimo comma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che in tema di effetti dell'opzione assicurativa per il personale delle unità sanitarie locali proveniente dai disciolti enti mutualistici prevede, con riferimento allo stesso art. 19 legge n. 843 del 1978 il calcolo della quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975 n. 364. Tale disposizione del d.P.R. n. 761 del 1979 detta infatti una disciplina speciale, relativa ad una particolare gestione ad esaurimento, che non può ritenersi implicitamente modificata dalla norma di interpretazione autentica; né ciò consente di prospettare dubbi di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore porre in essere discipline diverse con riferimento a situazioni soggettivamente ed oggettivamente differenziate, anche con riguardo al regime vigente in un determinato periodo di tempo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364 art. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)