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Sez. 2, Sentenza n. 16089 del 20/07/2007 (Rv. 599353 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599353-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha affermato, nella specie, che il provvedimento della Conferenza Episcopale Italiana, che determina il limite degli importi dei contratti da assoggettare a preventiva autorizzazione, ha natura di atto amministrativo interno all'ordinamento ecclesiastico e, pertanto, deve essere espressamente indicato ed allegato dalla parte che intende avvalersene).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)