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Sez. 1, Ordinanza n. 8931 del 04/04/2024 (Rv. 671080-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Usucapione di bene appartenente ad un coniuge - Maturazione del termine utile in favore dell'altro coniuge - Possibilità in costanza di matrimonio - Esclusione - Illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c. - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671080-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.

Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 177, Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)