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Sez. L, Sentenza n. 12224 del 02/11/1999 (Rv. 530855 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Distacco - Legittimità - Presupposti - Mancanza - Violazione dell'obbligo di assunzione tramite l'ufficio di collocamento - Rapporto di dipendenza col datore di lavoro distaccante - Irrilevanza - Fattispecie in tema di accordo tra imprese per reciproco aiuto in casi di emergenza.
Stato
decisa il 1999-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530855-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'istituto del distacco, attraverso il quale un lavoratore viene dislocato dal datore di lavoro presso un altro con contestuale assoggettamento al comando e controllo di quest'ultimo, è legittimo solo se eccezionale, temporaneo e basato su un giustificato interesse del datore distaccante, da valutarsi con riferimento al concreto espletamento della sua attività; ove non ricorrano tali condizioni, il distacco integra, oltre alla violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera, l'illecito amministrativo di assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento, a ciò non ostando la circostanza che il lavoratore risulti già assunto dal datore di lavoro distaccante (nella specie, la SC ha escluso che un interesse giustificato potesse configurarsi nel rapporto di collaborazione tra imprese che operano in settori affini e si accordano per aiutarsi in situazioni di emergenza, trattandosi di comportamento non sporadico e in cui è prevalente l'interesse del datore di lavoro ospitante; decidendo nel merito ha quindi rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa per aver assunto vari lavoratori, dipendenti di altro datore di lavoro, senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento).

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)