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Sez. L, Sentenza n. 11805 del 21/11/1998 (Rv. 520943 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione del divieto di cui all'art. 1 l. n. 1369 del 1960 - Concorso con la violazione dell'obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520943-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nell'ipotesi di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzatore di tali prestazioni risponde sia dell'illecito penale relativo alla violazione del divieto di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960, sia dell'illecito amministrativo di cui all'art. 13 legge n. 264 del 1949 che sanziona l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento; il necessario concorso tra i due illeciti, previsto dallo stesso art. 1 legge n. 1369 cit. (che fa espressamente salva l'applicazione delle sanzioni, ora depenalizzate, di cui alla legge n. 264 del 1949), trova giustificazione nei diversi interessi tutelati dai due illeciti, senza che, per escludere l'illecito amministrativo relativo all'assunzione senza il tramite del collocamento, possa valere la circostanza che la costituzione del rapporto di lavoro sia avvenuto per legge (come effetto della violazione del divieto di cui al citato art. 1 legge n. 1369), giacché, in tali ipotesi, si configurerebbe una ingiustificata e sostanziale immunità in materia di avviamento al lavoro per l'appellante che abbia in concreto utilizzato la prestazione di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)