Sez. L, Sentenza n. 11614 del 02/08/2002 (Rv. 556585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Violazione del divieto di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Concorso con la violazione dell'obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento - Sussistenza - Richiamo a CGCE sent. 11 dicembre 1997.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
Nell'ipotesi di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzatore delle medesime risponde sia dell'illecito penale relativo alla violazione del divieto di cui all'art. 1 legge n. 1369/1960, sia dell'illecito amministrativo di cui all'art. 13 legge n. 26/1949 che sanziona l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento, non potendo ritenersi superate tali disposizioni per effetto della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997 in causa n. 55/1996 in considerazione del comportamento dell'impresa appaltante (che forniva macchine e attrezzature, organizzava i lavoratori, li sottoponeva a penetranti controlli) e della circostanza che i lavoratori sono considerati alle sue dipendenze come ulteriore sanzione civile (art. 5 legge n. 1369/1960).
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)