diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 27/11/1971 (Rv. 355081 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - CAUSA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DI UN GIUDICE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355081-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - CAUSA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DI UN GIUDICE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAPPLICABILITA.*

Il criterio della prevenzione, stabilito dall'art 39 cod proc civ per il caso di litispendenza, non trova applicazione quando la materia da decidere sia devoluta istituzionalmente, cioe per legge, alla Competenza esclusiva di un determinato giudice, come nel caso di opposizione all'esecuzione. (V 3594'69, mass n 343790).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)