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Sez. 1, Sentenza n. 23211 del 17/12/2012 (Rv. 624776 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI | Socio occulto di una società in accomandita semplice, regolare od irregolare - Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali - Presupposti - Compimento di atti di amministrazione di tipo gestorio e non meramente esecutivo - Necessità - Responsabilità illimitata di socio accomandante occulto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624776-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità - non è idonea, anche qualora una tale società sia irregolare, a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all'uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal socio, il quale, pertanto, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi così escludere una responsabilità illimitata per un socio accomandante occulto di una siffatta società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)