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Sez. 1, Sentenza n. 508 del 19/01/1991 (Rv. 470569 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Responsabilità per le obbligazioni sociali | Socio occulto di una società in accomandita semplice - Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali - Presupposti - Compimento di atti di amministrazione di natura gestoria - Necessità.
Stato
decisa il 1991-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470569-01

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Responsabilità per le obbligazioni sociali

La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice, la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell'art. 2312 cod. civ.), non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta dal detto socio, con la conseguenza che il socio occulto di una società in accomandita semplice assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove compia atti di amministrazione di natura gestoria, sia pure all'interno della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)