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Sez. 1, Sentenza n. 7580 del 17/07/1999 (Rv. 528704 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Successiva alla proposizione del ricorso per cassazione - Richiesta in tal senso dei difensori delle parti - Rilevanza ai fini dell'estinzione del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528704-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Nel giudizio di cassazione, non può darsi rilievo alla richiesta dei difensori di dichiarare estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere, la quale, ove non risulti da elementi obiettivi la transazione della lite o il sopravvenuto difetto d'interesse, importando disposizione del diritto in contesa, esula dal semplice mandato "ad litem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)