Sez. 1, Sentenza n. 2794 del 30/04/1996 Cc. (dep. 05/06/1996) Rv. 205282 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Ricorso "per saltum" - Proponibilità avverso provvedimenti di revoca o modifica delle misure - Esclusione - Conversione in appello - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
In tema di misure cautelari il ricorso "per saltum" è proponibile, ai sensi dell'art. 311, secondo comma, cod. proc. pen., solo contro i provvedimenti che "dispongono una misura coercitiva" nonché, secondo l'art. 568, secondo comma, dello stesso codice, contro quelli concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili; il predetto rimedio non è, quindi, utilizzabile nei confronti di provvedimenti relativi alla modifica o all'estinzione delle misure cautelari, con riguardo ai quali è previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. l'appello al tribunale della libertà e solo in esito a tale gravame il ricorso per cassazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha convertito in appello il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva revocato, per il venir meno delle esigenze cautelari, la misura coercitiva della custodia in carcere applicata all'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)