Sez. 6, Sentenza n. 850 del 09/03/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213665 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Ricorso per cassazione - Avverso provvedimento del giudice del dibattimento di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare con riserva dei motivi - Mancata presentazione di detti motivi - Inammissibilità - Trasmissione degli atti al giudice di appello - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Qualora sia proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato avverso ordinanza del tribunale, quale giudice del dibattimento, di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare con riserva dei motivi di impugnazione al difensore e questi non siano poi presentati, non può operare la disposizione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., vertendosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso per causa originaria, atteso che quest'ultima disposizione, secondo la sua ratio, si rende applicabile quando l'impugnazione può avere un seguito. Pertanto, gli atti non devono essere trasmessi al giudice di appello e deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)