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Sez. L, Sentenza n. 14081 del 25/10/2000 (Rv. 541210 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Disciplina ex art. 2112 cod. civ., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 - Crediti dei dipendenti cessati dal servizio prima del trasferimento dell'azienda - Responsabilità del cessionario, in solido con il cedente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541210-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (che ne ha sostituito i primi tre commi), la responsabilità del cessionario dell'azienda, in solido con il cedente, per i crediti dei prestatori di lavoro sussistenti alla data del trasferimento dell'azienda riguarda anche i crediti dei dipendenti i cui rapporti siano cessati prima di tale data, sempreché i crediti stessi siano menzionati nei libri contabili dell'azienda trasferita ovvero risulti che il cessionario al momento del trasferimento sia stato a conoscenza del loro mancato soddisfacimento. Tale conoscenza, accertabile anche sulla base di elementi presuntivi, può essere desunta da circostanze di fatto giudizialmente acclarate che implichino una agevole conoscibilità, da parte del cessionario, delle situazioni di fatto e di diritto in cui versava il datore di lavoro cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)