Sez. L, Sentenza n. 14706 del 29/12/1999 (Rv. 532609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE | Presupposti (art. 2112 cod. civ. nel testo originario) - Conoscibilità dei crediti del lavoratore - Estremi - Fattispecie relativa all'anzianità di servizio rivendicata nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli per il periodo di intermediazione vietata di mano d'opera nell'appalto concesso a terzi dalla Gestione Comunale cedente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE
Per il disposto dell'art. 2112 cod. civ., nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 428 del 1990, in caso di trasferimento di azienda l'acquirente è obbligato per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, sempre che l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro; tale conoscenza può essere desunta da circostanze di fatto accertate giudizialmente che implichino una agevole conoscibilità da parte del cessionario delle situazioni di fatto e di diritto in cui versava il datore di lavoro cedente (nella specie la sentenza del giudice di merito aveva ritenuto opponibile all'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli - subentrata alla Gestione Comunale - l'anzianità rivendicata da un dipendente per il periodo di intermediazione vietata di mano d'opera nell'appalto concesso a terzi dalla cedente ed aveva condannato l'Azienda cessionaria al pagamento delle conseguenti differenze retributive; nel confermare sul punto la decisione di merito, la S.C. ha rilevato che la conoscenza da parte dell'Azienda cessionaria del credito del lavoratore doveva desumersi, fra l'altro, dall'avvenuta assunzione diretta dei dipendenti coinvolti negli appalti illeciti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)