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Sez. 2, Sentenza n. 441 del 08/02/1969 (Rv. 338510 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA DA PARTE DEI CHIAMATI PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - APPELLO INCIDENTALE - TERMINE DELLA PRIMA UDIENZA - PERENTORIETA.*
Stato
decisa il 1969-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338510-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA DA PARTE DEI CHIAMATI PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - APPELLO INCIDENTALE - TERMINE DELLA PRIMA UDIENZA - PERENTORIETA.*

Le parti chiamate ad integrare il contraddittorio possono proporre tardivamente impugnazione (art.334 cod.proc.civ.), ma l'appello incidentale deve essere proposto nella prima udienza fissata per la comparizione detto termine va osservato a pena di decadenza. Invero la perentorieta dei termini fissata per le impugnazioni principali (art.326 cod.proc.civ.) vale anche per quelli relativi alle impugnazioni incidentali ed, in particolare, per l'appello incidentale (artt.334, 343 cod.proc.civ.), poiche, secondo il sistema della legge processuale, il mancato Esercizio di impugnazione entro i termini stabiliti ne determina la caducazione. (V. 1010-67, massima n.327313 1327-65 2228-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)