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Sez. 2, Sentenza n. 3245 del 12/11/1971 (Rv. 354673 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - CONDIZIONI - TERMINE DELLA PRIMA UDIENZA - PERENTORIETA.*
Stato
decisa il 1971-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354673-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - CONDIZIONI - TERMINE DELLA PRIMA UDIENZA - PERENTORIETA.*

L'art 334 cod proc civ prevede l'appello incidentale tardivo, nel senso che le parti contro le quali e stata proposta impugnazione o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio possano proporlo anche se nei loro confronti sia decorso il termine per impugnare o abbiano fatto acquiescenza; ma cio non significa che dette parti possano proporre appello in ogni tempo nel corso del giudizio di secondo grado, essendo invece espressamente stabilito dall'art 343 cod proc civ che l'impugnazione incidentale in tali casi va fatta, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, alla prima udienza o in quelle previste dagli artt 331 e 332 stesso codice. (V 441'69, mass n 338510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)