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Sez. L, Sentenza n. 3759 del 29/03/1993 (Rv. 481605 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere | Divieto - Limiti - Documenti tardivamente prodotti in primo grado - Ammissibilità - Pronuncia di decadenza resa in tale grado - Effetto preclusivo.
Stato
decisa il 1993-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481605-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere

Il divieto di prove nuove in appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., va riferito solo alle prove costituende e non anche a quelle documentali, con la conseguenza che in appello possono essere prodotti sia documenti nuovi sia documenti tardivamente prodotti nel giudizio di primo grado, col solo limite, nei confronti di questi ultimi, che il giudice non abbia già pronunciato la decadenza della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)