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Sez. L, Sentenza n. 8927 del 19/08/1995 (Rv. 493690 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Prove costituende - Divieto - Documenti nuovi - Produzione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493690-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti cioè una ulteriore attività processuale, e non anche alla produzione di nuovi documenti (anche se ciò comporti l'onere istruttorio di procedere alla verificazione di scrittura privata, ove richiesta da colui che sia interessato a far valere in giudizio il contenuto dei documenti prodotti, a fronte del rituale disconoscimento degli stessi effettuato ex adverso), con la duplice limitazione che gli stessi devono essere pertinenti ed utili in relazione al thema decidendum, e, per la garanzia del contraddittorio, che tale produzione avvenga in termini utili per lo stesso e, comunque, prima che sia iniziata la discussione orale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)