Sez. U, Sentenza n. 1396 del 04/02/1993 (Rv. 480716 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Riscossione - Riscossione mediante ruoli - In genere | Contributi dovuti in favore dei consorzi di bonifica - Natura tributaria - Riscossione secondo la disciplina prevista per le imposte dirette - Sospensione della procedura di esazione - Posizione delle parti di mero interesse legittimo - Potere del giudice ordinario - Esclusione - Spettanza all'intendente di finanza.
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Riscossione - Riscossione mediante ruoli - In genere
Anche con riguardo ai contributi dovuti in favore dei consorzi di bonifica, che hanno natura tributaria e sono riscossi secondo la disciplina prevista per le imposte dirette dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, trova applicazione il principio secondo cui la procedura di esazione, la quale ha inizio con la consegna dei ruoli all'esattore e si conclude con il versamento all'ente impositore delle somme raccolte dall'esattore o a lui assegnate dal giudice dell'esecuzione, può essere sospesa ai sensi dell'art. 53 del cit. d.P.R., soltanto dall'intendente di Finanza, cioè dall'autorità amministrativa (con provvedimento discrezionale, rispetto al quale le posizioni delle parti hanno consistenza di meri interessi legittimi), non pure dal giudice ordinario (nè da altro giudice), nemmeno in via cautelare ed urgente, con il conseguente difetto (assoluto) di giurisdizione sull'istanza d'inibitoria di detta procedura.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)