Sez. 5, Sentenza n. 521 del 18/01/2002 (Rv. 551650 - 01)
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Contributi consortili - Natura tributaria - Configurabilità - Fondamento - Controversie - Giurisdizione AGO - Sussistenza - Competenza - Tribunale - Sussistenza.
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA
La controversia avente ad oggetto la restituzione dei contributi corrisposti ad un Consorzio di bonifica, sulla base dell'allegata carenza del potere impositivo dell'ente, ha natura tributaria, e, non essendo espressamente devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, appartiene alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella competenza per materia del tribunale. Tale interpretazione trova decisiva conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 26 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della mancanza di potere di sospensione del giudice ordinario sulla riscossione degli stessi contributi, in analogia al medesimo potere delle commissioni tributarie di cui all'art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha implicitamente affermato l'assimilazione, anche se limitatamente ad alcuni profili, dei contributi consortili alle imposte dirette erariali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10 com. 1, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 8 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 864, Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)