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Sez. 1, Sentenza n. 13898 del 19/09/2003 (Rv. 567013 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Rappresentante processuale privo di potere - Legittimità della condanna alle spese - Suo difensore - Legittimità della condanna - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567013-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti della "parte" soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte ai fini della pronunzia sulle spese; viceversa, non è possibile la condanna dei suoi difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere, veste di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)