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Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 24/01/2003 (Rv. 559980 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mancanza della procura 'ad litem' - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Nullità o invalidità della procura 'ad litem' - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559980-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di inesistenza della procura 'ad litem', l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di nullità o di invalidità della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)