Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 04/12/1997 Ud. (dep. 09/02/1998) Rv. 209791 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Fatto diverso, reato connesso o circostanza aggravante - Necessità che risultino da elementi acquisiti in corso di udienza - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE
L'art. 423, comma primo, c.p.p. nel prevedere la modificabilità dell'imputazione mediante contestazione suppletiva non prevede che l'elemento posto a base della modifica sia venuto a conoscenza del P.M. solo nel corso dell'udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l'eventualità che l'elemento in questione sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari, ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell'imputazione. Infatti l'art 2 della legge delega n. 81/1987 prevede genericamente il potere del P.M. "di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni", non assoggettando tale potere a particolari limitazioni o condizioni.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1987 num. 81 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)