Sez. 1, Sentenza n. 11993 del 14/11/1995 Ud. (dep. 14/11/1995) Rv. 203051 - 01
Udienza preliminare - Udienza - Modificazione dell'imputazione - In genere | Fatti diversi, reato connesso o circostanza aggravante - Necessità che risultino o emergano sulla base di elementi acquisiti nel corso dell'udienza - Esclusione.
Udienza preliminare - Udienza - Modificazione dell'imputazione - In genere
L'art. 423, primo comma, cod. proc. pen., nel prevedere la modificabilità dell'imputazione, mediante contestazione suppletiva, allorché, "nel corso dell'udienza", il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione originaria, "ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12, primo comma, lett.b), o una circostanza aggravante", non postula affatto che l'elemento assunto a base della modifica sia venuta a conoscenza del pubblico ministero solo nel corso dell'udienza, dovendosi invece intendere l'espressione usata dal legislatore delegato, quale sopra riportata, nel senso più ampio, comprensivo, quindi, anche dell'eventualità che l'elemento in questione sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari ma non sia stato ancora, per qualsivoglia ragione, valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell'imputazione; e ciò anche alla luce della direttiva di cui il citato art. 423, primo comma, cod. proc. pen., costituisce attuazione (art. 2, punto 52, della Legge delega 16 febbraio 1987 n. 81), prevedendo la detta direttiva, nel punto che qui interessa, semplicemente il potere del pubblico ministero "nell'udienza preliminare", di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 com. 1 CORTE COST., Legge 16/02/1987 num. 81 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)