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Sez. 1, Sentenza n. 13349 del 17/05/2012 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255049 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Modifica dell'imputazione - Contestazione suppletiva - Fatti già emersi nella fase delle indagini preliminari - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255049-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

In udienza preliminare è legittima la modifica dell'imputazione da parte del P.M., mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'art. 423, primo comma, cod. proc. pen., costituisce attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, punto 52, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 la quale si limita ad indicare al legislatore delegato di prevedere per il pubblico ministero, "nell'udienza preliminare", il potere di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 16/02/1987 num. 81 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)