diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1725 del 14/03/1980 (Rv. 405340 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - RINUNZIA - PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ALLA REDAZIONE DELL'ATTO RELATIVO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1980-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405340-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - RINUNZIA - PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ALLA REDAZIONE DELL'ATTO RELATIVO - REQUISITI.*

La partecipazione dell'associazione di categoria alla redazione di una scrittura contenente la rinuncia dell'affittuario alla proroga legale del contratto di affitto, che deve costituire un fattore attivo e cosciente di cooperazione diretta alla formazione dello accordo, consistere cioe in una partecipazione alla redazione del testo e non gia essere limitata ad una neutrale presa d'atto e apposizione di un visto o di una semplice controfirma, sussiste nell'ipotesi in cui sia operato il diretto ed attivo controllo sulle singole clausole che - seppure predisposte - siano state esaminate e lette dal funzionario dell'associazione di categoria ed approvate di fronte a costui dall'interessato. (V 4240/78, mass n 393882).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)