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Sez. 3, Sentenza n. 7572 del 27/07/1990 (Rv. 468395 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - RINUNZIA E TRANSAZIONI - ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468395-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - RINUNZIA E TRANSAZIONI - ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - MODALITÀ.*

L'assistenza delle associazioni di categoria la quale, a norma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, rende valide le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti dell'affittuario (o colono) di fondi rustici derivanti dalla legge, deve essere intesa in senso lato e non deve essere necessariamente prestata nella fase preparatoria, oltre che in quella conclusiva, nella fase cioè cosiddetta dinamica della contrattazione diretta alla formazione dell'accordo. Pertanto, l'assistenza può anche essere prestata in un momento successivo purché, però, si estrinsechi non in una mera presa d'atto o in una semplice controfirma apposta su una scrittura, ma in un cosciente intervento del funzionario della associazione volto non solo a verificare la convenienza dell'atto per l'affittuario (o colono), ma anche, mediante gli opportuni chiarimenti, a porre in grado il colono stesso, che la legge considera contraente debole, di conoscere i propri diritti ed interessi e quindi di meglio tutelarli. (V 4936/88, mass n 459758; (V 1725/80, mass n 405340; (V 4240/78, mass n 393882).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)