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Sez. 1, Sentenza n. 39348 del 31/10/2002 Cc. (dep. 21/11/2002) Rv. 222535 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reati previsti dall'art. 12 d.l. n. 143 del 1991 convertito in l. n. 197 del 1991 - Possesso di carta di credito contraffatta - Contestazione indipendente da quella della previa acquisizione della carta - Assorbimento del possesso in quest'ultima condotta - Esclusione - Configurabilità come reato permanente - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222535-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di possesso di carta di credito contraffatta che sia stato contestato autonomamente non può considerarsi assorbito nell'ipotesi, logicamente e cronologicamente antecedente, della sua acquisizione e pertanto deve essere considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente, con la conseguenza che per esso si configura lo stato di flagranza secondo la previsione dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta del p.m. di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, rigettata dal giudice sul rilievo che, non potendo concorrere il possesso, attuale, con la pregressa acquisizione, esso doveva considerarsi assorbito in quest'ultima, con conseguente esclusione dello stato di flagranza).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)