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Sez. 3, Sentenza n. 6426 del 09/05/2001 (Rv. 546525 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Requisiti - Esecuzione forzata della parte parzialmente vittoriosa in ordine alla porzione di credito accertata - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546525-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza ad una pronunzia, preclusiva della proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, qualora non risulti da accettazione espressa o da formale rinunzia ad impugnarla, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limiti a pretendere, sia pure intimando il precetto, la porzione del vantato credito riconosciutale dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la volontà del soggetto di seguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il suo proposito di impugnarla nella parte sfavorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)