Sez. 3, Sentenza n. 6086 del 20/03/2006 (Rv. 590322 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Estremi - Pretesa della parte parzialmente vittoriosa in ordine alla porzione di credito accertata - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L' acquiescenza ad una pronunzia, preclusiva della proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, qualora non risulti da accettazione espressa o da formale rinunzia ad impugnarla, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limiti a pretendere, sia pure intimando il precetto, la porzione del vantato credito riconosciutale dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la volontà del soggetto di eseguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il suo proposito di impugnarla nella parte sfavorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)