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Sez. L, Sentenza n. 7847 del 19/05/2003 (Rv. 563315 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Di diverso livello - Conflitto tra le relative clausole - Composizione - Criteri - Utilizzabilità dei principi di gerarchia e di specialità - Esclusione - Ricostruzione della effettiva volontà delle parti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563315-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

In caso di successione nel tempo di contratti collettivi di diverso livello, l'eventuale conflitto tra le varie clausole contrattuali va risolto ricostruendo nel caso concreto l'effettiva volontà delle parti contraenti, e non già secondo i principi di gerarchia e di specialità, propri delle fonti normative. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. in riferimento all'accordo aziendale ATAC del 1983, ha ritenuto infondata la censura formulata alla sentenza di merito, secondo la quale, qualora le parti con accordo interno all'azienda avessero inteso operare una formale riduzione dell'orario di lavoro, questa pattuizione sarebbe stata nulla, essendo riservata tale materia alla contrattazione nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)