diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3092 del 03/04/1996 (Rv. 496779 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Di diverso livello - Conflitto fra le relative clausole - Composizione - Criteri - Modificazione in "pejus" della precedente disciplina prevista da un contratto collettivo nazionale ad opera di un contratto aziendale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496779-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello, il conflitto tra le relative clausole contrattuali va risolto alla stregua dell'effettiva volontà delle parti contraenti e non già secondo i principi di gerarchia e di specialità, fermo restando che un contratto di lavoro aziendale - che, avendo natura ed efficacia di contratti collettivi, non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 2077 che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale - può anche introdurre una disciplina che modifichi in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto collettivo nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)