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Sez. L, Sentenza n. 13300 del 06/10/2000 (Rv. 540828 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Di diverso livello - Conflitto tra le relative clausole - Composizione - Criteri - Modificazione "in pejus" della precedente disciplina collettiva da parte di quella successiva - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540828-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale) l'eventuale contrasto tra le relative previsioni non va risolto secondo i principi di gerarchia e di specialità, propri delle fonti legislative, ma in base all'individuazione della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale, fermo restando che un nuovo contratto collettivo (sia esso nazionale o aziendale) può anche modificare "in pejus" la disciplina collettiva precedente (di qualsiasi livello essa sia), con il solo limite del rispetto dell'esistenza di veri e propri diritti (e non di mere aspettative) definitivamente acquisiti dai lavoratori alla stregua della normativa poi superata da quella peggiorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)