Sez. L, Sentenza n. 10802 del 09/11/1990 (Rv. 469700 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - MANCANZA DEI REQUISITI - ECCEZIONE DEL LAVORATORE - COMPITO CONSEGUENTE DEL GIUDICE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - MANCANZA DEI REQUISITI - ECCEZIONE DEL LAVORATORE - COMPITO CONSEGUENTE DEL GIUDICE - OGGETTO.*
Nel caso di licenziamento per riduzione di personale (il quale presuppone una scelta attinente ai limiti dell'attività economica e quindi implica una stabile e non transeunte contrazione di quest'ultima, tale da rendere necessaria, con un rapporto di causa ad effetto, la diminuzione del complessivo numero dei dipendenti, divenuto esuberante rispetto alle mutate esigenze aziendali), ove il lavoratore deduca la Mancanza dei relativi requisiti il giudice, cui è inibito sindacare il merito della scelta imprenditoriale (attesa la garanzia costituzionale della libertà d'iniziativa economica ex art. 41 cost.), ha soltanto il compito di verificare (con Onere probatorio a carico del datore di lavoro, trattandosi di elementi costitutivi della fattispecie) se il ridimensionamento aziendale sia effettivo e se sussista un obiettivo nesso di causalità fra tale evento ed i licenziamenti intimati. (V 3647/89, mass n 463599; (V 5042/83, mass n 429910).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)