Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 06/11/1962 (Rv. 254559 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI - NOZIONE DI DOCUMENTO - ATTI UNILATERALI - BOLLETTA DI CONSEGNA - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - CHIARIMENTO DEL CONTENUTO DELL'ATTO - AMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI - NOZIONE DI DOCUMENTO - ATTI UNILATERALI - BOLLETTA DI CONSEGNA - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - CHIARIMENTO DEL CONTENUTO DELL'ATTO - AMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
Il divieto di prova testimoniale che abbia per oggetto fatti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, ossia a quello formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non gia ad uno scritto che provenga da una sola parte e contenga un atto unilaterale (nella specie bolletta di consegna proveniente dallo spedizioniere). Il divieto di quell'art 2722 cod civ si riferisce ai negozi che ampliano il contenuto dei vincolo contrattuale, ma non a quelli che vengano a chiarirlo, precisando i termini impropri usati dai contraenti. (Conf 236/62, 1758/61, 842/61, 779/61, 413/61, 2865/60, 943/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)