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Sez. 3, Sentenza n. 17041 del 02/12/2002 (Rv. 558887 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Rapporto di utenza - Natura - Contratto di abbonamento telefonico - Contratto di adesione di natura privata - Natura - Configurabilità - Disciplina codicistica del contratto in generale - Applicabilità - Disciplina ex art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973 e D.M. n. 484 del 1988 - Integrazione - Configurabilità - Conseguenze - Bolletta - Presunzione di veridicità della contabilizzazione degli addebiti - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Modalità - Condizioni - Limiti - Corrispondenza tra il dato fornito dal contatore centrale e il dato trascritto nella fattura - Prova - Onere a carico dell'esercente - Mancato assolvimento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558887-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO

Il rapporto di utenza telefonica costituisce, secondo i dettami della Corte Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede. Ne consegue che il contratto di abbonamento telefonico va qualificato come contratto di adesione di natura privata, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), le quali non impediscono all'utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile, né l'obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione del traffico telefonico relativo all'utenza, mentre l'utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo (come avviene nel caso di domestici infedeli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2711, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST., Decr. Minist. 09/09/1988 num. 485 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)