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Sez. 3, Sentenza n. 10313 del 28/05/2004 (Rv. 573259 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Rapporto di utenza - Natura giuridica - Conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio relativo ai dati concernenti la bolletta - Omessa richiesta dell'utente di controllo sul traffico - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573259-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO

La natura giuridica della convenzione di abbonamento telefonico è quella del contratto per adesione di stampo privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale), con la conseguenza, in tema di riparto dell'onere probatorio, che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, influenza la scelta dell'utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2711, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2702, Legge 29/03/1973 num. 156 CORTE COST., Legge 09/09/1988 num. 485 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)