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Sez. L, Sentenza n. 8027 del 02/09/1996 (Rv. 499444 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Prestazioni in natura - Stipulazione di assicurazione a favore dei lavoratori per gli infortuni extralavorativi - Corrispettività - Presunzione - Mancato pagamento del premio assicurativo - Infortunio del lavoratore - Responsabilità contrattuale del datore - Configurabilità - Responsabilità extracontrattuale per lesione del credito del lavoratore verso l'assicuratore - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499444-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Quando la stipulazione da parte del datore di lavoro di un'assicurazione contro gli infortuni extralavorativi dei dipendenti (la quale rientra nello schema del contratto a favore di terzo) non costituisce un mero atto di liberalità verso il beneficiario (come deve presumersi in ogni ipotesi di attribuzione patrimoniale nei confronti dei lavoratori pur se non specificamente contemplata nel contratto di lavoro) ma lo strumento giuridico per adempiere ad un'obbligazione (sorta eventualmente anche per effetto di una prassi aziendale), l'inosservanza da parte del datore di lavoro stipulante degli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di assicurazione (nella specie consistita nel mancato pagamento del premio) traducendosi nel venir meno del diritto dei lavoratori alla prestazione assicurativa può comportare il sorgere in loro favore di responsabilità risarcitoria a carico del datore di lavoro, la natura della quale resta contrattuale, dovendo escludersi che nella suddetta ipotesi sia ravvisabile una fattispecie di lesione da parte del datore di lavoro del credito dei lavoratori verso l'assicuratore, giacché l'inoperatività del contratto di assicurazione conseguente all'inadempimento del datore stipulante, impedisce lo stesso sorgere in favore dei lavoratori del diritto alle prestazioni assicurative, così rendendo impossibile configurarne la lesione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)