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Sez. 2, Sentenza n. 12753 del 25/02/2026 Ud. (dep. 07/04/2026) Rv. 289791-01

IMPUGNAZIONI | (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - Proscioglimento in primo grado dell'imputato - Impugnazione della sola parte civile - Canone di giudizio - Indicazione - Applicazione del criterio penalistico dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” - Standard probatorio del giudizio civile secondo il criterio del "più probabile che non" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289791-01

IMPUGNAZIONI

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnativa azionata dalla parte civile avverso la decisione di proscioglimento dell'imputato, l'accertamento della responsabilità civile, ove effettuato alla stregua del criterio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", è, per il ricorrente, più favorevole rispetto a quello effettuabile in base al canone civilistico della "probabilità prevalente" ed esclude, pertanto, violazioni della regola processuale sul criterio di valutazione probatoria della domanda risarcitoria. (Fattispecie in cui la Corte di appello ha accolto l'impugnazione della parte civile, dichiarando, nel contempo, inammissibile quella azionata dal pubblico ministero, per essere maturata l'estinzione del reato per prescrizione del reato successivamente alla pronuncia assolutoria resa in primo grado).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)