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Sez. 6, Sentenza n. 22407 del 13/05/2026 Ud. (dep. 17/06/2026) Rv. 290121-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Giudizio di appello - Assoluzione nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto - Impugnazione della sola parte civile - Cognizione del giudice di appello - Rivalutazione dei presupposti dell'assoluzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290121-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI

Nel giudizio di appello avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, il giudice che, a fronte dell'irrevocabilità della decisione agli effetti penali conseguita alla mancata impugnazione o alla rinuncia ad essa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, sia chiamato a decidere sulla sola responsabilità civile in conseguenza dell'impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile, applicando le sole regole civilistiche. (Fattispecie in cui ha trovato applicazione, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)