Sez. 3, Sentenza n. 45810 del 14/11/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287215-02
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Proscioglimento in primo grado dell'imputato - Impugnazione della sola parte civile - Rinnovazione istruttoria in appello - Esame comparativo delle prove orali - Canone di giudizio - Indicazione - Criterio del "più probabile che non" - Applicazione - Ragioni - Standard probatori del giudizio civile - Necessità.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
In tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'"al di à di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)