Sez. 1, Sentenza n. 17312 del 06/04/2004 Ud. (dep. 14/04/2004) Rv. 228647 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento del difensore - Rilevanza ai fini di un eventuale rinvio dell'udienza - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'assenza del difensore per legittimo impedimento nei procedimenti camerali svolgentisi con le forme dell'art.127 cod. proc. pen. è irrilevante pur dopo le modifiche apportate al codice di rito dalla Legge 16 dicembre 1999 n. 479, che ha abrogato l'art. 486 cod. proc. pen. e, con l'art. 19, ha introdotto l'art. 420 ter cod. proc. pen., il cui quinto comma estende all'udienza preliminare l'obbligo di rinviare il procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore, mentre nulla dispone per le udienze celebrate con rito camerale, con conseguente intangibilità del pregresso quadro normativo in materia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)